Descrizione
Il Decreto legge D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 art. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 consente:
1) agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio di appositi servizi di trasporto dei servizi
2) agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,
di votare nella loro dimora, anche se diversa dalla residenza anagrafica.
2) agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,
di votare nella loro dimora, anche se diversa dalla residenza anagrafica.
Come fare per essere ammessi al voto nel luogo di dimora
Nel periodo compreso fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025, le persone interessate dovranno presentare, anche attraverso famigliari o persone che ne curino l'assistenza, all'Ufficio Elettorale del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione, dove si manifesta la volontà di votare presso l'abitazione nella quale dimorano.
Il Sindaco del Comune d'iscrizione nelle liste elettorali verifica la completezza e la regolarità della dichiarazione e poi rilascia un'attestazione di ammissione al voto domiciliare e, se la dimora indicata si trova in un comune diverso, lo comunica al Sindaco del comune in cui l'elettore ha chiesto di votare.
Il Sindaco del Comune d'iscrizione nelle liste elettorali verifica la completezza e la regolarità della dichiarazione e poi rilascia un'attestazione di ammissione al voto domiciliare e, se la dimora indicata si trova in un comune diverso, lo comunica al Sindaco del comune in cui l'elettore ha chiesto di votare.
Alla dichiarazione devono essere obbligatoriamente allegati:
. certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, che riproduca l'esatta formulazione normativa e dal quale risulti la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di gravissima infermità (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato) tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora oppure l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio
. copia della tessera elettorale
. copia del documento d'identità del richiedente
. copia della tessera elettorale
. copia del documento d'identità del richiedente
Alla raccolta del voto presso il domicilio provvederà, esclusivamente nei casi autorizzati dal Sindaco dopo l'esame della domanda, il Presidente del seggio elettorale competente, con l'assistenza di uno scrutatore, scelto con sorteggio, e del segretario.
Per le informazioni relative al rilascio del certificato medico richiesto dalla legge rivolgersi all'Ufficio di medicina Legale di Strambino, presso la Struttura complessa di Via Cotonificio n. 61 - medicinalegale.strambino@aslto4.piemonte.it
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/04/2025 14:47:47