Descrizione
Voto domiciliare
Il Decreto legge D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 art. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 consente di votare nella loro dimora, anche se diversa dalla residenza anagrafica:
- agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio di appositi servizi di trasporto dei servizi
- agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
Come fare per essere ammessi al voto nel luogo di dimora
Il Sindaco del Comune d’iscrizione nelle liste elettorali verifica la completezza e la regolarità della dichiarazione e poi rilascia un’attestazione di ammissione al voto domiciliare e, se la dimora indicata si trova in un comune diverso, lo comunica al Sindaco del comune in cui l’elettore ha chiesto di votare.
- certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, che riproduca l'esatta formulazione normativa e dal quale risulti la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di gravissima infermità (con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato) tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora oppure l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio
- copia della tessera elettorale
- copia del documento d'identità del richiedente
Alla raccolta del voto presso il domicilio provvederà, esclusivamente nei casi autorizzati dal Sindaco dopo l’esame della domanda, il Presidente del seggio elettorale competente, con l’assistenza di uno scrutatore, scelto con sorteggio, e del segretario.
Voto assistito
- se si trovano in una delle tre ipotesi tipiche previste dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento fisico di analoga gravità)
- se esibiscono la certificazione medica, redatta in conformità alla vigente normativa, rilasciata dai funzionari medici designati dalla ASL attestante che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore. Detta certificazione viene rilasciata dalla Asl immediatamente e gratuitamente
- se esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall’INPS in cui sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici:10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.
Gli elettori per i quali nella certificazione rilasciata dalla ASL l’infermità sia stata dichiarata permanente possono richiedere che il Comune di iscrizione annoti in modo permanente sulla tessera elettorale il diritto al voto assistito, mediante apposizione del timbro “AVD”.
L’annotazione consente l'accompagnamento nella cabina elettorale per ogni consultazione elettorale e referendaria, senza dover esibire altra documentazione.
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Ultimo aggiornamento pagina: 05/02/2026 15:42:40