Accesso Civico
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Servizio attivo
Accesso civico semplice e Accesso Civico Generalizzato
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A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chiunque
Descrizione
Accesso Civico Semplice
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd. “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).
Accesso civico "generalizzato"
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, i cittadini hanno la possibilità di accedere a dati, documenti od informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Per tale finalità si può esercitare il diritto di accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd. “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).
Accesso civico "generalizzato"
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, i cittadini hanno la possibilità di accedere a dati, documenti od informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Per tale finalità si può esercitare il diritto di accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.
Come fare
Accedere al servizio Sportello on Line sul sito del Comune di Lessolo - Accesso agli atti - Istanze on line - tramite identità digitale.
In questa sezione sono disponibili le istanze on line predisposte dal Comune. Compilata l’istanza, l’utente riceverà la relativa ricevuta.
Cosa serve
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In questa sezione sono disponibili le istanze on line predisposte dal Comune. Compilata l’istanza, l’utente riceverà la relativa ricevuta.
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Cosa si ottiene
Accesso Civico Semplice
Entro 30 giorni la Pubblica Amministrazione procede alla pubblicazione se realmente omessa o parziale sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente comunicando l'avvenuta pubblicazione e fornendo il collegamento ipertestuale.
Accesso Civico Generalizzato
Entro 30 giorni il Responsabile del Servizio deve adottare un provvedimento espresso e motivato sulla richiesta avanzata, con la comunicazione dell'esito al richiedente agli eventuali soggetti contro interessati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato
Entro 30 giorni la Pubblica Amministrazione procede alla pubblicazione se realmente omessa o parziale sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente comunicando l'avvenuta pubblicazione e fornendo il collegamento ipertestuale.
Accesso Civico Generalizzato
Entro 30 giorni il Responsabile del Servizio deve adottare un provvedimento espresso e motivato sulla richiesta avanzata, con la comunicazione dell'esito al richiedente agli eventuali soggetti contro interessati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato
Tempi e scadenze
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Costi
La richiesta è gratuita.
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Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/08/2023 19:16:45
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