Cambio Indirizzo Anagrafico / Abitazione
Informazioni sul Cambio di Indirizzo Anagrafico
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A tutti i cittadini residenti a Lessolo che abbiano cambiato indirizzo all'interno del terrirorio comunale.
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
Descrizione
Il Cambio Indirizzo Anagrafico è la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell’ambito del Comune di Pavone. L'Ufficio Anagrafe riceve e registra le dichiarazioni relative alle variazioni di indirizzo a seguito di cambio di abitazione. La procedura comprende anche le formalità per ottenere l’aggiornamento della patente e della carta di circolazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI - DIFFERENZA TRA DOMICILIO E RESIDENZA.
Il DOMICILIO e’ definito dall’art. 43, 1 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. Il fatto che si consideri la sede principale comporta che i diversi affari ed interessi possano avere piu’ sedi, dove quella principale è individuabile in relazione alla principalita’ degli affari ed interessi. Gli affari ed interessi, nel contesto del CC che regola il c.d. diritto privato, si intendono le attivita’ economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona.
Per questa sua stessa natura, il domicilio non ha, nè può avere una propria registrazione amministrativa specifica.
La RESIDENZA e’ definita dall’art. 43, 2 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioe’, dove ‘vive’ effettivamente). Si tratta di una situazione di fatto e a questa situazione – di fatto – devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese, all’Ufficiale di anagrafe del comune in cui si e’ andati ad abitare (o in cui sia avvenuto un cambiamento di abitazione) entro 20 gg. dal ‘trasloco’. Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafici hanno carattere d’obbligo (che sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in un dato comune ed indirizzo) .
La DIMORA ABITUALE, a sua volta, trova definizione all'art. 2, 1, lett. d) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (cioè un atto legislativo dell’Unione europea; Cfr.: artt. 288 e 289 T.F.U.E.), che si riporta, testualmente: “ …. il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. ….”.
Il DOMICILIO e’ definito dall’art. 43, 1 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. Il fatto che si consideri la sede principale comporta che i diversi affari ed interessi possano avere piu’ sedi, dove quella principale è individuabile in relazione alla principalita’ degli affari ed interessi. Gli affari ed interessi, nel contesto del CC che regola il c.d. diritto privato, si intendono le attivita’ economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona.
Per questa sua stessa natura, il domicilio non ha, nè può avere una propria registrazione amministrativa specifica.
La RESIDENZA e’ definita dall’art. 43, 2 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioe’, dove ‘vive’ effettivamente). Si tratta di una situazione di fatto e a questa situazione – di fatto – devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese, all’Ufficiale di anagrafe del comune in cui si e’ andati ad abitare (o in cui sia avvenuto un cambiamento di abitazione) entro 20 gg. dal ‘trasloco’. Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafici hanno carattere d’obbligo (che sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in un dato comune ed indirizzo) .
La DIMORA ABITUALE, a sua volta, trova definizione all'art. 2, 1, lett. d) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (cioè un atto legislativo dell’Unione europea; Cfr.: artt. 288 e 289 T.F.U.E.), che si riporta, testualmente: “ …. il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. ….”.
Come fare
Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:
Cambio di residenza sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Dal 27 aprile 2022 con un semplice click è possibile richiedere sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio di residenza da un comune italiano all'altro o – per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'Estero (Aire) – il rimpatrio dall'estero.
Nello specifico, grazie al nuovo servizio online, i cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale possono richiedere il cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale.
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Cambio di residenza sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Dal 27 aprile 2022 con un semplice click è possibile richiedere sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio di residenza da un comune italiano all'altro o – per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'Estero (Aire) – il rimpatrio dall'estero.
Nello specifico, grazie al nuovo servizio online, i cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale possono richiedere il cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale.
Cosa serve
Devono essere obbligatoriamente presentati o allegati al modello, per ogni persona interessata al cambiamento di residenza:
2) INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO: copia del contratto registrato
3) INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ATC: copia del contratto o del verbale di consegna alloggio
4)COMODATARI/USUFRUTTUARI: copia del comodato o dell'atto costitutivo dell'usufrutto. Se il comodoato è d'uso verbale:dichiarazione del proprietario dell'alloggio di aver dato il proprio immobile in comodato d'uso gratuito verbale
5) PERSONA CHE VA AD ABITARE CON IL DATORE DI LAVORO: Dati del contratto di affitto/comodato o dati catastali e copia del contratto di lavoro
Cambio di residenza sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Per poter inoltrare una richiesta di variazione anagrafica online servono, inolte:
un'identità digitale (SPID o CIE);
un pc / smartphone / tablet con connessione internet.
Per maggiori informazioni consultare la guida operativa disponibile sul sito del Ministero dell'Interno
- dichiarazione di residenza compilata e sottoscritta da tutti i maggiorenni interessati al cambio di indirizzo (qualora non si presentassero tutti allo sportello).
- documento di identità e codice fiscale.
- documentazione relativa alla legittima occupazione dell'immobile:
2) INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO: copia del contratto registrato
3) INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ATC: copia del contratto o del verbale di consegna alloggio
4)COMODATARI/USUFRUTTUARI: copia del comodato o dell'atto costitutivo dell'usufrutto. Se il comodoato è d'uso verbale:dichiarazione del proprietario dell'alloggio di aver dato il proprio immobile in comodato d'uso gratuito verbale
5) PERSONA CHE VA AD ABITARE CON IL DATORE DI LAVORO: Dati del contratto di affitto/comodato o dati catastali e copia del contratto di lavoro
Cambio di residenza sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Per poter inoltrare una richiesta di variazione anagrafica online servono, inolte:
un'identità digitale (SPID o CIE);
un pc / smartphone / tablet con connessione internet.
Per maggiori informazioni consultare la guida operativa disponibile sul sito del Ministero dell'Interno
Per i minori
In caso di trasferimento di un minore solo o accompagnato da un solo genitore è necessario fornire l'indirizzo dell'altro genitore titolare della responsabilità genitoriale per l'invio della comunicazione di avvio del procedimento o documentare l'eventuale perdita della responsabilità genitoriale.
Per gli stranieri
In caso di trasferimento di un minore solo o accompagnato da un solo genitore è necessario fornire l'indirizzo dell'altro genitore titolare della responsabilità genitoriale per l'invio della comunicazione di avvio del procedimento o documentare l'eventuale perdita della responsabilità genitoriale.
Per gli stranieri
Al fine del cambio di indirizzo, rimane il vincolo:
- del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;
- del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.
Cosa si ottiene
La registrazione del cambio di indirizzo nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Tempi e scadenze
L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Tra i requisiti oggetto di verifica rientrano anche quelli riguardanti i documenti attestanti la regolarità del soggiorno di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero (vedi allegato B).
In merito agli accertamenti svolti dall’Ufficio Anagrafe si segnala, inoltre, che, nel caso di riscontrate dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Conseguentemente, si procederà alla segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Conseguentemente, si procederà alla segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.
Costi
nessuno
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/09/2023 16:01:35
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