A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari che siano già stati iscritti in un comune italiano, oppure cittadini italiani iscritti all’Anagrafe dei Residenti all’estero che intendono rimpatriare che hanno la loro dimora abituale sul territorio del Comune di Lessolo.
Per i cittadini comunitari e i cittadini stranieri non comunitari, consultare la relativa pagina di questo sito.

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

Descrizione

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).

Le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.
Non è invece possibile richiedere il domicilio nel Comune di Lessolo. Il DOMICILIO è, infatti, definito dall’art. 43, 1 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. Il fatto che si consideri la sede principale comporta che i diversi affari ed interessi possano avere piu’ sedi, dove quella principale è individuabile in relazione alla principalità degli affari ed interessi. Gli affari ed interessi, nel contesto del CC che regola il c.d. diritto privato, si intendono le attivita’ economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona. Per questa sua stessa natura, il domicilio non ha, nè può avere una propria registrazione amministrativa specifica.



Come fare

Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Cambio di residenza sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Dal 27 aprile 2022 con un semplice click è possibile richiedere sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio di residenza da un comune italiano all'altro o – per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'Estero (Aire) – il rimpatrio dall'estero.

Nello specifico, grazie al nuovo servizio online, i cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale possono richiedere il cambio di abitazione nello stesso comune sul territorio nazionale.

Cosa serve

Devono essere obbligatoriamente presentati o allegati al modello, per ogni persona interessata al cambiamento di residenza:

  • dichiarazione di residenza compilata e sottoscritta da tutti i maggiorenni interessati al cambio di indirizzo (qualora non si presentassero tutti allo sportello).
  • documento di identità e codice fiscale.
  • documentazione relativa alla legittima occupazione dell'immobile:

1) PROPRIETARI o COMPROPRIETARI: dati estremi catastali immobile o copia dell'atto notarile
2) INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO: copia del contratto registrato
3) INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ATC: copia del contratto o del verbale di consegna alloggio
4)COMODATARI/USUFRUTTUARI: copia del comodato o dell'atto costitutivo dell'usufrutto. Se il comodato è d'uso verbale: dichiarazione del proprietario dell'alloggio di aver dato il proprio immobile in comodato d'uso gratuito verbale
5) PERSONA CHE VA AD ABITARE CON IL DATORE DI LAVORO: Dati del contratto di affitto/comodato o dati catastali e copia del contratto di lavoro

Cambio di residenza sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Per poter inoltrare una richiesta di variazione anagrafica online servono, inolte:
un'identità digitale (SPID o CIE);
un pc / smartphone / tablet con connessione internet.

Per maggiori informazioni consultare la  guida operativa disponibile sul sito del Ministero dell'Interno

Cosa si ottiene

Il cambio di nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

Tempi e scadenze

L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.

Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.

Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).

Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.

Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.

Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Costi

Nessuno

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Cambio di Residenza in tempo reale.pdf [.pdf 129,23 Kb - 14/09/2023]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 16/06/2025 11:46:13

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