Cremazione
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Servizio attivo
Cremazione e destinazione delle ceneri
A chi è rivolto
Ai famigliari dei defunti
Descrizione
Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti, e possono essere autorizzate dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti mortali.
La cremazione
La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
• quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che potranno manifestare una loro volontà a norma dell'art.3, c.1, lett. b, n.3, della L.n.130/2001, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000;
• quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L. n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025). Il nuovo art. 1, comma 1, prevede che i famigliari esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000.
Per maggioranza più uno dei famigliari si intende:
in caso dell'esistenza di 2 famigliari, dovranno firmare entrambi;
in caso dell'esistenza di 3 famigliari, dovranno firmare almeno in 2;
in caso dell'esistenza di 4 famigliari, dovranno firmare almeno in 3;
in caso dell'esistenza di 5 famigliari, dovranno firmare almeno in 3;
in caso dell'esistenza di 6 famigliari, dovranno firmare almeno in 4 ecc.
Le sottoscrizioni di dichiarazioni non devono essere autenticate ma dovranno essere accompagnati dalla fotocopia di un documento d’identità personale di tutti i firmatari.
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
• quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che potranno manifestare una loro volontà a norma dell'art.3, c.1, lett. b, n.3, della L.n.130/2001, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000;
• quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L. n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025). Il nuovo art. 1, comma 1, prevede che i famigliari esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000.
Per maggioranza più uno dei famigliari si intende:
in caso dell'esistenza di 2 famigliari, dovranno firmare entrambi;
in caso dell'esistenza di 3 famigliari, dovranno firmare almeno in 2;
in caso dell'esistenza di 4 famigliari, dovranno firmare almeno in 3;
in caso dell'esistenza di 5 famigliari, dovranno firmare almeno in 3;
in caso dell'esistenza di 6 famigliari, dovranno firmare almeno in 4 ecc.
Le sottoscrizioni di dichiarazioni non devono essere autenticate ma dovranno essere accompagnati dalla fotocopia di un documento d’identità personale di tutti i firmatari.
Come fare
È necessario rivolgersi all'ufficio dello stato civile
Cosa serve
Al momento del decesso, deve essere presentata all’Ufficio Stato Civile una domanda in bollo di autorizzazione alla cremazione ed al trasporto della salma e delle risultanti ceneri a cui dovranno essere allegati:
• fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
• documentazione che attesta la volontà del defunto di essere cremato:
• fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
• documentazione che attesta la volontà del defunto di essere cremato:
- testamento repertato dal notaio
- iscrizione ad Associazione per la cremazione riconosciuta. In questo caso la dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente della associazione mediante l’attestazione del mantenimento dell’adesione alla stessa fino all’ultimo istante di vita dell’associato
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai parenti più prossimi. Il coniuge è il primo dichiarante legittimo; in mancanza possono richiedere la cremazione i parenti più prossimi in linea retta e collaterale fino al sesto grado; occorre la maggioranza assoluta di tutti i parenti dello stesso grado (es.: tutti i figli), mentre sono esclusi gli affini, cioè i parenti del marito/moglie del defunto.
• nulla-osta alla cremazione del medico necroscopo. Tale certificato deve contenere la dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari o degli altri soggetti obbligati.
• nulla-osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria (in caso di morte violenta o sospetta tale).
• per i cittadini stranieri, il nulla-osta alla cremazione è rilasciato dalle Autorità straniere competenti, in base alle norme dello Stato d’appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Sulla base di tale nulla-osta l’Ufficio Funebre rilascia l’autorizzazione.
• nulla-osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria (in caso di morte violenta o sospetta tale).
• per i cittadini stranieri, il nulla-osta alla cremazione è rilasciato dalle Autorità straniere competenti, in base alle norme dello Stato d’appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Sulla base di tale nulla-osta l’Ufficio Funebre rilascia l’autorizzazione.
Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione
Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere:
• tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
• inumate;
• disperse nel cimitero, in natura o in mare;
• affidate per la conservazione in abitazione privata.
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
• atto testamentario del defunto;
• una dichiarazione del coniuge/unito civilmente o, in sua assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
• una dichiarazione del coniuge/unito civilmente o, in sua assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che, in assenza di una volontà espressa in vita dal defunto, esprimono la loro volontà affinché le ceneri del defunto siano affidate, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, questa potrà essere autorizzata solo in presenza di un atto scritto da parte del defunto o della dichiarazione da parte dei famigliari di conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto, con le modalità prima descritte. Non potrà essere comunque e in ogni caso espressa una volontà dei soli famigliari.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
Costi
Imposta di bollo da € 16,00 laddove previsto.
Se le ceneri venissero collocate o disperse in cimitero comunale, dovranno essere corrisposte le tariffe previste per le rispettive operazioni cimiteriali.
Sulla base della risposta all’interpello interpretativo fornita dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate per l’Umbria, gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri devono scontare l'imposta di bollo, nulla innovando in tal senso l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 182 del 2025.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
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Regolamenti
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 19/06/2026 12:27:20
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