Richiesta di divorzio

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di sepa

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano divorziare residenti nel Comune di Lessolo o che avevano contratto matrimonio nel Comune

Descrizione

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile;
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
• residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
• figli minori di entrambi i coniugi;
• figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Per proporre la domanda di divorzio occorre comunque che siano trascorsi i termini di:
• 12 mesi dalla data di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziale
• 6 mesi dalla data di presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunalenel caso di separazione consensuale
• 6 mesi dalla data di accordo di separazione dei coniugi reso con dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile
• 6 mesi dalla data di sottoscrizione, che viene definita data certificata, della convenzione di negoziazione da un avvocato ex art. 6 L. 162/2014 relativa alla separazione personale.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi

Le fasi dell'accordo di separazione o divorzio

1. Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;

2. Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno provvedere al pagamento del diritto fisso di Euro 16,00;

3. L’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;

4. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

5. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

Cosa serve

• Richiesta appuntamento per separazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
• Documento di identità in corso di validità;
• Ricevuta di pagamento del diritto fisso di segreteria pari a 16€ (vedi la voce costi);

I coniugi che posseggono i requisiti sopra indicati debbono richiedere un appuntamento compilando il modulo scaricabile da questa pagina. Il modulo compilato e sottoscritto dagli interessati unitamente con una fotocopia del documento d'identità in corso di validità di ciascun coniuge può essere consegnato secondo le seguenti modalità:

• email: anagrafe@comune.lessolo.to.it;
• PEC: comune.lessolo.to@cert.legalmail.it
• fax: 0125-58115;
• posta ordinaria o raccomandata
• all’ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento, chiamando il numero 0125/48103 (interno 1)

Cosa si ottiene

un accordo di divorzio

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti

Costi

diritto fisso di Euro 16,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Scheda sito.pdf [.pdf 185,25 Kb - 05/09/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 05/09/2023 16:36:00

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