Gli atti di stato Civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza) formati all’estero riguardanti i cittadini italiani o le relative dichiarazioni che li riguardano rese secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali straniere competenti devono essere inviate senza indugio a cura della parte interessata all’autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà per la loro trascrizione al Comune italiano competente.
La trascrizione di tali atti può essere richiesta anche dai diretti interessati al comune competente presentando copia degli stessi debitamente legalizzata e tradotta in italiano a meno che non siano stati rilasciati da Stati con cui vigono accordi internazionali che prevedono l’esenzione da tale formalità.
La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari.
Esiste la possibilità anche per il cittadino straniero residente in Italia di richiedere al comune di residenza la trascrizione del proprio atto di matrimonio celebrato all’estero; da tale atto non sarà comunque possibile rilasciare alcuna certificazione se non la copia integrale dello stesso.