Dichiarazione / Comunicazione Ospitalità

Adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono alloggio a cittadini extracomunitari

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Descrizione

L’art. 7. del d.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 sancisce che “chiunque ospita un cittadino extracomunitario deve comunicarlo entro 48 ore da quando lo ospita all'Autorità di Pubblica Sicurezza”.

La dichiarazione di ospitalità deve essere pertanto presentata da colui che ospita un cittadino extracomunitario e non dal cittadino straniero ospite.

La comunicazione è sempre dovuta indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratta di ospitalità a parenti o affini.

La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S.

Nei comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata, all’Ufficio Comunale.

E’ prevista una sanzione amministrativa nel caso si presenti dopo tale termine o non si presenti (art. 7 del d.lgs. 286/98).

Come fare

La dichiarazione di ospitalità può essere presentata all’Ufficio Immigrazione della Questura, tramite:

  • raccomandata A/R all’indirizzo dell’Ufficio Immigrazione di riferimento;
  • direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione.
La stessa può essere resentata all’Ufficio Anagrafe che provvederà a trasmetterne copia in Questura.

Cosa serve

Per la comunicazione della dichiarazione di ospitalità è necessario utilizzare il modello presente in questa pagina, al quale allegare:

  • copia di un documento di identità del dichiarante
  • copia di un documento di identità del cessionario [copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto (in caso di ingresso per turismo copia delle pagine del passaporto contenenti i dati anagrafici e visto di ingresso, qualora previsto, o del timbro di frontiera)]
  • copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà), contratto di locazione regolarmente registrato preso l’Agenzia delle Entrate, comodato d’uso gratuito regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, ecc.

Cosa si ottiene

Dichiarazione di ospitalità e corretta registrazione del cittadino straniero sul territorio comunale.

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presnetata entro 48 da quando è iniziata l'opsitalità del cittadino straniero

Costi

nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 14/09/2023 14:29:30

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