L’art. 7. del d.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 sancisce che “chiunque ospita un cittadino extracomunitario deve comunicarlo entro 48 ore da quando lo ospita all'Autorità di Pubblica Sicurezza”.
La dichiarazione di ospitalità deve essere pertanto presentata da colui che ospita un cittadino extracomunitario e non dal cittadino straniero ospite.
La comunicazione è sempre dovuta indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratta di ospitalità a parenti o affini.
La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S.
Nei comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata, all’Ufficio Comunale.
E’ prevista una sanzione amministrativa nel caso si presenti dopo tale termine o non si presenti (art. 7 del d.lgs. 286/98).