A chi è rivolto

Alle persone maggiori di età che intendono fornire indicazioni rispetto al trattamento del proprio corpo, in condizioni nelle quali non siano in grado di esercitare con piena consapevolezza le proprie volontà.

Descrizione

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

accertamenti diagnostici
scelte terapeutiche
singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

maggiorenni
capaci di intendere e di volere.

Tali disposizioni possono essere redatte:
  1. In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile, pur prevedendo oltre al notaio, “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, tale “altro pubblico ufficiale” non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile.
  2.  In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco non è abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o dichiarazioni sostitutive dirette non a organi della P.A. o gestori di pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici economici.
  3. In forma di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente all’Ufficio dello stato civile.
  4. In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

Come fare

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:
  • redigere la DAT, che deve essere debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
  • presentarsi all'ufficio di stato civile, previo appuntamento, con un valido documento di identità;
  • consegnare all'ufficio di stato civile l'originale della DAT. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la DAT in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT

Si precisa che l'addetto ricevente:
  • non è responsabile di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
  • non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse
Revoca registrazione

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.

Modifica della Disposizione anticipata di trattamento

Il Disponente può modificare la propria Dat in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della Dat precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.

Cosa serve

Il disponente deve consegnare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) redatta in forma scritta, con data certa e sottoscritta con firma autografa.
Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto per la redazione delle DAT.
Al momento della consegna della DAT, al disponente viene chiesto di esibire un documento di identità valido e di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di deposito.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Dove sono inserite e consultabili le DAT

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

La banca dati Dat ha la funzione di:
  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale. 
E' comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Cosa si ottiene

La registrazione della propria dichiarazione nell'apposito registro, e la trasmissione della dichiarazione alla Banca Dati Nazionale DAT

Tempi e scadenze

Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.

Costi

nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

informativa trattamento dati.pdf [.pdf 131,95 Kb - 15/09/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Informative privacy servizi

DAT

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 15/09/2023 11:59:49

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)